Codice deontologico forense - Equo compenso

Modifica dell'articolo 25-bis concernente le violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il comunicato del Consiglio nazionale forense "Codice deontologico forense - Modifica dell'articolo 25-bis concernente le violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso". 

La delibera interviene sul Codice Deontologico forense per quanto riguarda la materia dell’equo compenso, prevedendo che:

  • Equo compenso – Ai sensi della normativa sull’equo compenso, l’avvocato non possa concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti nei rapporti professionali avanti ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali in favore di: 
    - Imprese bancarie e assicurative, loro società controllate e loro mandatarie; 
    - Imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; 
    - PA e società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ad esclusione delle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione.
     
  • Obbligo Accordi – Nel caso in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi altra forma di accordo con i clienti sopracitati siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questo ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare, pena nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
     
  • Sanzione – La violazione del divieto comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, mentre la violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

 

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