Nuova edizione del vademecum "Privacy e recupero crediti"
Pubblicato dal GPDP
Il 30 settembre scorso il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito la nuova edizione del vademecum "Privacy e recupero crediti". Il documento aggiorna la versione del 2016 ed è rivolto a imprese di recupero, banche, intermediari finanziari, operatori telefonici ed energetici.
Alla luce della consulenza dell'avv. Colomba, dello studio Esse-Ci Avvocati, siamo lieti di fornirvi una chiave di lettura del vademecum.
Il vademecum non è un provvedimento di carattere generale. Non introduce obblighi nuovi né modifica il quadro regolatorio vigente. È uno strumento divulgativo, con cui l'Autorità riordina e rende accessibili orientamenti già espressi nel provvedimento generale del 30 novembre 2005, "Liceità, correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti", e nella successiva prassi decisoria, riletti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679. Le imprese che già operano in conformità a tali principi, e al Codice di condotta adottato dall'Associazione con le Associazioni dei consumatori, non sono chiamate a modificare i propri processi.
Ciò premesso, riassumiamo i contenuti principali.
Base giuridica. Il Garante conferma che il trattamento dei dati per finalità di recupero si fonda sul legittimo interesse del titolare e non richiede il consenso del debitore. Il vademecum precisa inoltre i limiti della competenza dell'Autorità: le contestazioni sull'esistenza o sull'ammontare del credito non rientrano tra le sue attribuzioni e vanno rivolte all'autorità giudiziaria o alle autorità di settore, come l'Antitrust e l'ARERA. Si tratta di un chiarimento utile, che potrà essere richiamato nei riscontri ai reclami impropriamente indirizzati al Garante.
Prassi vietate. Resta fermo il divieto di indebite pressioni e di comunicazione dello stato di inadempimento a terzi, siano essi familiari, conviventi, colleghi o vicini. Sono illecite le visite a domicilio o sul luogo di lavoro che rendano palese la condizione del debitore, le telefonate preregistrate prive di operatore, l'affissione di avvisi di mora e l'invio di corrispondenza recante all'esterno diciture come "recupero crediti". Il Garante ribadisce, per converso, che è lecito ricercare il debitore, anche presso il luogo di lavoro, purché senza alcun riferimento al debito. La corrispondenza deve viaggiare in plico chiuso e senza indicazioni esterne. Su questo punto il vademecum recepisce quanto già affermato, da ultimo, nel provvedimento n. 193 del 12 marzo 2026, relativo ai solleciti inviati a congiunti del debitore.
Dati trattabili. Possono essere trattati i dati anagrafici, il codice fiscale, l'importo del credito e i recapiti forniti in sede contrattuale. Il vademecum riconosce espressamente la liceità del trattamento di dati tratti da banche dati pubbliche, registri e fonti terze autorizzate. Le attività di rintraccio, dunque, sono legittime. Resta naturalmente ferma la necessità di rendere conoscibile all'interessato la fonte dei dati, ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento.
Rapporti tra committente e impresa di recupero. Il creditore che affida l'incarico all'esterno deve verificare periodicamente l'operato dell'impresa incaricata e fornire al debitore un'informativa chiara e completa. Anche questo principio non è nuovo: discende dalla disciplina del responsabile del trattamento e trova conferma nei più recenti provvedimenti sanzionatori, nei quali l'Autorità ha richiesto controlli periodici, documentati e verificabili. Suggeriamo alle Associate di verificare che i flussi informativi verso i committenti, in particolare sulle fonti dei recapiti acquisiti e sulle istanze degli interessati, siano tracciati e tempestivi.
In conclusione, il vademecum conferma un assetto consolidato. Ne raccomandiamo comunque la lettura e la diffusione interna, specie presso gli operatori di phone collection e di esazione domiciliare, quale efficace strumento di formazione.
👉 Il documento è consultabile sul sito del Garante, nella sezione dedicata al recupero crediti: Recupero Crediti - Garante Privacy