Banca d'Italia: Pubblicato Provvedimento modifiche disposizioni antiriciclaggio
Modifiche alle “ Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019
Banca d’Italia ha pubblicato un provvedimento recante modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019.
Tali modifiche, adottate a seguito della consultazione pubblica in materia conclusasi il 14 settembre 2024, sono volte a introdurre l’obbligo per gli intermediari bancari e finanziari vigilati di trasmettere alla Banca d’Italia segnalazioni periodiche antiriciclaggio, nonché dettagliare queste segnalazioni in un documento allegato alle Disposizioni.
Nello specifico, si segnalano le seguenti modifiche più significative:
• Segnalazioni periodiche: è stata accolta la richiesta di eliminare la previsione che assegna alla funzione antiriciclaggio il compito di trasmettere le segnalazioni periodiche alla Banca d’Italia, nonché di mantenere la data del 30 aprile come termine ultimo entro il quale gli intermediari sono tenuti ad inviare annualmente alla Banca d’Italia la relazione della funzione antiriciclaggio.
• Istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi: gli intermediari potranno continuare a caricare i dati su Infostat sia in formato XML che tramite inserimento manuale, simile al file Excel.
• Segnalazioni alla clientela: non è stata invece accolta la richiesta relativa ai nuovi clienti occasionali di poter segnalare il numero di clienti che abbiano eseguito almeno un’operazione nel periodo di riferimento, a prescindere dal fatto che essi si siano avvalsi per la prima volta dei servizi offerti dall’intermediario. Infine, è stato chiarito che gli intermediari che non intrattengono rapporti continuativi con i clienti (es. money transfer) non sono tenuti a compilare la voce relativa all’adeguata verifica.
Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento e la conseguente entrata in vigore delle modifiche, che avverrà 15 giorni dopo la pubblicazione.