Normativa di settore - Aziende ex 115 TULPS e acquisto crediti.

Focus su DM 53 del 2015. UNIREC ha recentemente approfondito il tema dell'acquisto crediti, a seguito del DM 53 del 2015, analizzandone in particolare l'articolo 2/comma 2.

Va ricordato che, anche in precedenza, le aziende di tutela del credito potevano operare l'acquisto di crediti ai sensi del codice civile (art. 1260), purche' cio' avvenisse in maniera saltuaria e non esclusiva.

Viene confermato che le Aziende ex art. 115 TULPS sono escluse dalla vigilanza della Banca d'Italia in quanto non effettuano attivita' di concessione di finanziamenti .

Nella lett. b/punto 1 viene affermato un importante aspetto da tenere in considerazione: ''I crediti sono acquistati a fini di recupero'' e precisato che ''sono ceduti da:
- banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purche' si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali;
non rileva, a tal fine, l'esistenza di garanzie reali o personali.''


In particolare la norma richiama implicitamente i casi della procedura del concordato in bianco e delle altre procedure fallimentari.

Nella lett. b/punto 2 si afferma che ''i finanziamenti ricevuti da terzi dalla societa' acquirente non superano l'ammontare complessivo del patrimonio netto''.

Cio' significa che l'utilizzo della leva finanziaria non puo' superare l'ammontare del Patrimonio Netto (PN) complessivo (con Capitale Sociale interamente versato).
Quindi se il PN e' di 50.000 euro (Capitale Sociale + Riserva Legale + altre Riserve + altre poste di Patrimonio Netto) si puo' accendere un debito finanziario in misura non superiore a 50.000 euro e si potra' cosi' procedere all'acquisto di crediti per un valore complessivo di 100.000 euro (se il prezzo e' il 2,5% sara' pari ad un nominale di 4 m.ni euro).
Rimane comunque ferma la possibilita' di non ricorrere alla leva finanziaria e di impiegare la cassa gia' presente in azienda. 

Nella lett. b/punto 3 si indica che ''il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento''.
Per poter rispettare quanto previsto dal DM 53 - come azienda titolare di licenza della Questura - e' necessario gestire il credito acquistato senza gravarlo di ulteriori interessi.
Esempio: se si acquista un credito relativo ad un mutuo dal valore di 200.000 euro come capitale e di 90.000 euro come interessi, alla fine si dovra' incassare al massimo il medesimo valore (290.000 euro) senza aggiunta di interessi per dilazioni di pagamento o spese nei confronti del debitore.
Si ricorda che l'erogazione di finanziamenti da parte di soggetto non autorizzato e' sottoposto all'art. 132 TUB (ricadute penali e relative multe).
Condividi su:

In evidenza

Video

Cosa stai cercando?