Come associarsi
Per entrare a far parte di UNIREC è prevista una procedura di valutazione che si basa non solo sulla verifica di alcuni requisiti minimi oggettivi ma anche su criteri di coerenza rispetto alla situazione aziendale presentata.
L’organo preposto alla valutazione prende il nome di Collegio dei Probiviri e svolge un prezioso lavoro di analisi e selezione delle domande.
In caso di ammissione, l’adesione a UNIREC comporta, poi, il pagamento di un contributo associativo da versare annualmente. Per verificare in che modo vengono calcolati gli importi delle quote clicca qui.
Procedura
Possono far parte di UNIREC come Soci Ordinari le imprese o i consorzi del settore della tutela del credito italiani o esteri. In particolare, nel caso di imprese o consorzi esteri è richiesta l'iscrizione a organizzazioni nazionali di categoria aderenti alle organizzazioni sovranazionali di cui UNIREC è membro.
Per poter richiedere l’associazione a UNIREC è necessario:
- essere in regola con le disposizioni di legge;
- essere in possesso di regolare titolo autorizzativo all'attività di almeno 12 mesi;
- essere in possesso dei requisiti di cui allo Statuto;
- avere un fatturato annuale che supera la soglia dei 100.000 euro.
Per presentare la domanda di adesione a UNIREC è necessario:
- Registrarsi online e completare la procedura.
- Versare il contributo per l’istruzione della pratica. (Causale bonifico: “istruzione pratica domanda adesione” sul conto corrente UNIREC c/o banca UNICREDIT - IBAN IT87C0200805075000105747666)
- Raccogliere tutti i documenti previsti ed inviarli in Segreteria (quelli richiesti in originale vanno spediti cartacei, gli altri vanno caricati in pdf nella procedura online - clicca qui per verificarne l'elenco.)
PRIMA PRESENTAZIONE
Percorso da seguire se è la prima volta che si fa richiesta di ingresso in Associazione.
tipologia ATTIVITÀ AGGIUNTIVA
Quando l’azienda non è mai stata iscritta in UNIREC in passato ma il titolare/legale rappresentante/socio qualificato ha già un rapporto associativo in essere con un’altra azienda, che viene mantenuto.
tipologia CHIUSURA/APERTURA ATTIVITÀ
Quando l’azienda non è mai stata iscritta in UNIREC in passato e la domanda è presentata da un legale rappresentante/socio/dipendente con incarichi direttivi di un’azienda già iscritta, con il medesimo oggetto sociale, che contestualmente interrompe il rapporto associativo.
Leggi le FAQ sulle tipologie in prima presentazione.
SECONDA PRESENTAZIONE
Percorso da seguire se una richiesta di adesione già presentata in passato non ha avuto esito positivo (respinta o rinviata), o se in passato c'è stato un precedente rapporto associativo poi interrotto (dimissioni, esplusione).
SUBENTRO
Percorso riservato ai casi di trasferimento azienda. Dedicato a una nuova persona giuridica che acquisisce la proprietà totale o parziale del ramo d’azienda dedicato all’attività di gestione e tutela del credito di un Socio Ordinario.
La pratica presentata dall’azienda o dal consorzio seguirà il seguente iter:
- Verifica della documentazione da parte della segreteria ed eventuale perfezionamento (la pratica non viene valutata finchè non completa di tutti i documenti richiesti.
- Invio all'azienda richiedente da parte della Segreteria di due accessi omaggio per i corsi e-learning su AML e Privacy focus Impresa.
- Visita conoscitiva dell’azienda da parte del Coordinatore Macroregionale di UNIREC, durante la quale verrà verificata l'avvenuta frequenza ai due corsi e-learning.
- Esame da parte del Collegio dei Probiviri della documentazione (quando è completa di tutto il necessario).
- Verifica finale da parte del Consiglio Direttivo come da Art. 5 dello Statuto.
La domanda potrà essere: accettata, respinta o rinviata
- ACCETTATA: l'azienda riceve la nota debito per la quota associativa. Per verificare in che modo vengono calcolate le quote clicca qui. Una volta riscontrato il saldo, la segreteria formalizza l’ammissione con comunicazione formale, inserimento nell’elenco degli associati e attivazione di tutti i servizi.
- RESPINTA: la domanda ha esito negativo. Le ragioni del mancato accoglimento non devono essere motivate e non potranno dare adito a ricorsi e/o rivalse. (Art. 5 dello Statuto)
- RINVIATA: il giudizio viene rimandato. L'Associazione ha facoltà di motivarne le ragioni.
Nei casi 2. e 3. l'Associazione si riserva di proporre all'azienda di ripresentare la domanda entro un determinato intervallo di tempo, con un'agevolazione: non saldare nuovamente la quota istruzione pratica. Trascorso tale termine il benefit decade e si è tenuti al versamento.