PA - Albo e recupero insoluti.

Confermata la linea di UNIREC da alcune sentenze. Due sentenze, pubblicate ad inizio 2017, confermano ancora una volta la linea che UNIREC da sempre ha sostenuto relativamente al fatto che non sia necessaria l'iscrizione all'albo ex art. 53, D.lgs n. 446/1997.

La prima  e' del TAR Lombardia-Milano, n. 210 del 27.1.2017.
La situazione oggetto di giudizio riporta ai casi in cui il servizio da aggiudicare riguarda una attivita' solo strumentale, relativa alla liquidazione, accertamento e riscossione di tributi locali, senza comportare che al privato venga attribuita anche la potesta' pubblicistica, connessa alla riscossione di somme fiscalmente dovute.
Situazioni che accadono quando l'ente comunale incassa il tributo direttamente, quando cioe' il servizio non comporta maneggio del denaro dell'ente pubblico da parte dell'affidatario, il quale percio' non assume su di se' le attribuzioni che, in generale, contraddistinguono la posizione dell'agente della ''riscossione''.

La seconda e' del Consiglio di Stato, sez. V, n. 380 del 31.1.2017.
La gara oggetto di giudizio riguarda l'attivita' di supporto alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie.
Non riguarda invece l'affidamento di una concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione di imposte e tasse locali: il controllo e la responsabilita' su tutte le attivita' di accertamento e riscossione rimangono in carico al Comune appaltante.

I testi integrali delle sentenze sono disponibili nel relativo documento di sintesi presente nell'area PA del sito UNIREC, sezione ''Normativa'',
in cui sono raccolti documenti relativi alla normativa, alla giurisprudenza e alle buone prassi della Pubblica Amministrazione.


Condividi su:

In evidenza

Video

Cosa stai cercando?